L’Istituto è una persona giuridica indipendente, con diritti, obblighi e responsabilità determinati dalla Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale RS n. 12/91, 8/96), dal decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto sull’istituzione dell’Istituto pubblico per lo Sport della città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 90/05, 67/06 e 39/08) dello Statuto e da altri regolamenti.

L’Istituto è stato istituito con il decreto di istituzione dell’ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria (pubblicazioni ufficiali, n. 33/03) come:

  • un istituto per lo svolgimento di attività amministrative, professionali, organizzative, tecniche e di altro tipo nel campo dello sport e della gioventù, con l’obiettivo di attuare programmi nazionali e municipali nell’area del Comune città di Capodistria;
  • un istituto per la gestione degli impianti, che, in base al decreto di determinazione degli impianti sportivi pubblici e giovanili di importanza comunale nel Comune città di Capodistria, sono designati come impianti sportivi pubblici di importanza comunale di proprietà del fondatore.

Con il consenso del fondatore – il consenso è dato dal Sindaco – l’istituto può svolgere altresì le seguenti attività:

  • incarichi professionali e di altra natura per organizzazioni sportive senza scopo di lucro con sede nel Comune città di Capodistria;
  • gestione, a pagamento, di altri beni mobili ed immobili che non sono di proprietà del fondatore, ma legati all’attività sportiva sulla base di un contratto specifico;
  • gestione, a pagamento, di altri impianti sportivi nel territorio del Comune città di Capodistria, i cui proprietari non hanno un accordo di gestione complessiva e di manutenzione regolare;
  • le proprie attività promozionale;
  • altre attività complementari all’attività di base dell’istituto.

 

L’ente è iscritto all’albo del Tribunale distrettuale di Capodistria con ordinanza n. Srg 2003/01362 del 19/12/2003.

Designazione dell’ente
Ente pubblico per lo sport del Comune Città di Capodistria
Ente Pubblico per lo Sport e la gioventù del Comune città di Capodistria

Designazione abbreviata dell’ente
Ente per lo Sport Capodistria

Sede dell’ente
Strada Zora Perello-Godina 3, Capodistria

 

L’ente gestisce

  • Parco sportivo Bonifika,
  • Parco sportivo Dekani con poligono di tiro con l’arco,
  • Centro per sport acquatici a Giusterna
  • Piscina olimpionica di Giusterna con piscina aperta tutto l’anno
  • Sala da bowling Giusterna
  • Piscina olimpionica di Capodistria
  • Centro sportivo su  spiaggia

L’ente è di proprietà del fondatore. L’ente ha il diritto di gestire i beni acquisiti dal fondatore per l’inizio dei lavori e di disporre dei fondi per l’opera dell’istituto. L’ente è obbligato ad operare secondo il principio della buona amministrazione ed è responsabile nei confronti del fondatore della gestione del patrimonio in base alla legge.

In quanto persona giuridica, l’Istituto agisce in negozi giuridici a nome proprio e per il proprio conto. È responsabile dei suoi obblighi fino all’importo dei fondi a sua disposizione. L’ente dispone autonomamente dei beni mobili ed immobili solo con il previo assenso del fondatore, in favore del quale il consiglio comunale dà il consenso.

 

Consiglio dell’ente

Il consiglio dell’ente è composto da 5 membri

  • 3 rappresentanti del fondatore, nominati dal Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria
  • 1 rappresentante dei dipendenti dell’ente
  • 1 rappresentante dei fornitori del programma sportivo annuale nel Comune città di Capodistria

La durata in carica dei membri è di 4 anni e, al termine del mandato, possono essere rieletti o nominati. Le competenze del consiglio d’istituto sono definite nello statuto dell’ente.

 

Direttore dell’ente

Rappresenta l’ente nell’ambito dei poteri che gli sono conferiti dalla legge, dal decreto di costituzione dell’ente per lo sport pubblico del Comune città di Capodistria e dalle disposizioni dello statuto dell’ente.